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Separazione e Divorzi

Servizio attivo

Servizio per richiedere la separazione o il divorzio

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Coniugi che intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio.

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Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

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Come fare

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario), o al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto). In alternativa sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.

L’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza, se non lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro 5 gg. al Presidente del Tribunale che fissa, entro 30 gg. successivi, la comparizione delle parti.

  • Prendere appuntamento: Per avviare la procedura occorre rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile, di persona o per telefono, per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell’accordo.
  • Sottoscrizione dell’accordo: Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l’accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 gg.
  • Conferma dell’accordo: Alla data del secondo appuntamento, i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ U.S.C. per confermare l’accordo. La data prefissata potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta all’U.S.C. contenete i motivi del rinvio. I 30 gg sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
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Cosa serve

Documenti da presentare

  • documento di identità
  • autocertificazione 
  • sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
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Cosa si ottiene

Qualora l'istanza del cittadino venga accolta, questi ottiene quanto richiesto, ovvero la separazione o il divorzio.

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Tempi e scadenze

L’accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate. Nel caso di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 gg dalla firma, dell’accordo.

Per informazioni occorre presentarsi di persona oppure telefonare direttamente agli ufficiali di stato civile.

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Costi

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2025, 15:06

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